Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è uno strumento che ha come fine quello di informatizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania. 
L’idea era di finalmente passare da un sistema cartaceo ormai obsoleto (costituito da registro carico/scarico, formulari di trasporto e Modello Unico di Dichiarazione) ad una soluzione telematica avanzata che permettesse di semplificare le procedure garantendo un risparmio alle imprese, e, allo stesso tempo, di gestire in modo più efficiente e trasparente il complesso processo della filiera dei rifiuti, oltretutto in tempo reale.

Sancito con un D.M. n. 9 del 17 dicembre del 2009, il SISTRI è entrato in vigore dopo numerosi rinvii il 1 ottobre 2013 solo per alcuni enti ed imprese che trattavano, recuperavano, gestivano o trasportavano rifiuti pericolosi. 
Il 3 marzo 2014 è la data dalla quale il sistema si applicava anche agli altri soggetti obbligati individuati dal decreto. 
L’ultima modifica alla disciplina in materia è il D.M. Ambiente n. 78 del 30 marzo 2016.

Questi altri soggetti obbligati ad aderire sono:

  • i produttori iniziali di rifiuti speciali con più di 10 dipendenti;
  • gli affidatari di rifiuti speciali in attesa della presa incarico degli stessi dell’impresa che effettua il successivo trasporto (è il caso del trasporto intermodale);
  • infine i Comuni e le imprese che si occupano del trasporto di rifiuti urbani nella Regione Campania;

Qual è il funzionamento di questo sistema?
È previsto un contributo annuale per tutte le aziende iscritte, viene altresì richiesto di comunicare in via telematica i dati qualitativi e quantificativi - in un modulo dell’area movimentazione - dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, smaltiti o sottoposti a recupero. 
I veicoli preposti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati d’impianti di tracciamento con controllo radio e presso gli impianti è necessario che si adibisca un sistema di controllo elettronico che monitori entrate e uscite di questi veicoli.

Le sanzioni previste dalla disciplina vigente sono perlopiù di natura pecuniaria, e 
sono ubicate agli artt. 260-bis, dal comma 3 al comma 9, e 260-ter. 

Per l’omessa o ridotta compilazione del modulo SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si parte da 2.600€ fino ad arrivare ad un massimo di 93.000 per i rifiuti pericolosi: in quest’ultimo caso è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto imputabile.
La pena della reclusione entra in gioco per altre violazioni, in particolare:

  • in caso di false indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti (il documento che indica che tipo di rifiuti vengono trattati o trasportati), si applica l’art. 483 c.p., che prevede la reclusione fino a 2 anni;
  • qualora il trasportatore non sia provvisto della copia del modulo SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e stia trasferendo rifiuti pericolosi, si applica ancora il 483 c.p.;
  • Nel caso in cui quest’ultima copia venga alterata fraudolentemente, si applicano gli artt. 477 e 482, che prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con un aumento di un terzo in caso si tratti di rifiuti pericolosi.

Infine, va menzionato che nel caso di queste ultime due ipotesi, è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo al veicolo per dodici mesi, se il conducente ha precedenti illeciti simili o in altri casi (art. 99 c.p. e art. 8-bis L. 689/1981).
 È poi sempre stabilita la confisca in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi.

Per concludere, risulta opportuno richiamare l’ultimo decreto “Milleproroghe”, che è stato convertito nella L. 19/2017, con cui si è rinviata l’applicabilità delle sanzioni per l’omesso controllo telematico dei rifiuti fino al 31 dicembre 2017.