Diagnosi Energetiche: chiarimenti sul D.Lgs. 102/2014

2A group segnala che, in seguito all’emissione dei chiarimenti del 19/05/15 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di diagnosi energetica nelle imprese previste dal D. Lgs. 102 del 2014, ci sono state delle modifiche salienti che hanno chiarito i principali dubbi.

Si ricorda che, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Di seguito i principali chiarimenti:

 

Soggetti Obbligati

Grandi imprese: imprese che occupano più di 250 persone oppure imprese il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro.

Le imprese associate (quelle aventi una quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 50%) calcolano effettivi fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono e per cui sono detenute.

Le imprese collegate (quelle aventi una quota di partecipazione superiore al 50%) calcolano effettivi fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa associata collegata

Il criterio di grande impresa deve essere soddisfatto nell’anno 2013 e 2014.

Imprese energivore: sono le imprese che beneficiano degli incentivi per le energivore e che ne hanno beneficiato nell’anno 2014.

 

Impresa Multisito

  • I siti da sottoporre a diagnosi potranno essere al massimo 100;
  • I siti con consumo inferiore a 100 TEP sono esclusi dall’obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell’impresa;
  • I siti con consumo superiore a 1.000 TEP (primario o terziario) o 10.000 TEP (industriale) hanno tutti l’obbligo di essere sottoposti a diagnosi;
  • I siti con consumi intermedi dovranno essere sottoposti a diagnosi energetica in base alla suddivisione in fasce di consumo ed al successivo campionamento indicato nelle linee guida ENEA.

 

Obblighi previsti dal decreto

Entro il 05 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, i soggetti obbligati devono eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale.

Le imprese a forte consumo di energia sono obbligate a dare progressiva attuazione degli interventi effettuando entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi almeno uno degli interventi individuati con tempo di ritorno dell’investimento inferiore a 4 anni.

2A group, oltre a proporsi come partner di riferimento per sviluppare la diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 vi invita a visitare la nostra pagina dedicata ai servizi in campo energetico.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Brembate (BG) allo 035- 802107 oppure alla mail info@2aengineering.it, i nostri tecnici saranno lieti di fornire tutte le risposte che cercate.

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