Il testo normativo che delinea l’architettura portante del sistema della gestione dei rifiuti è la direttiva 2008/98/CE. 
Questa direttiva stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un generale obbligo di autorizzazione e di registrazione per enti o imprese che effettuano le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. 

Inoltre sancisce che le priorità principali in materia di rifiuti, come ribadito anche dall’art. 179 del Testo Unico ambientale, sono la prevenzione dei rifiuti stessi e secondariamente la loro preparazione per un futuro riutilizzo, seguiti poi, in quest’ordine, dalle operazioni di riciclaggio e da quelle di recupero di altro tipo e solo in ultimo, come opzione residuale, dall’ attività di smaltimento. Tuttavia, per capire appieno il sistema di gestione dei rifiuti adottato in sede comunitaria e anche in sede nazionale, occorre soffermarsi sulla nozione di rifiuto di cui all’art. 3 punto 1) della direttiva e all’art. 183 comma 1 lett. a) del Testo Unico ambientale, ove si prescrive che è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Eccettuati dunque i casi in cui interviene la norma di legge a imporre, al ricorrere di certe condizioni, l’obbligo di disfarsi dell’oggetto e di conseguenza la sua qualificazione come rifiuto, il criterio fondamentale per classificare una sostanza, una miscela, un oggetto o un materiale come un bene o come un rifiuto è di tipo soggettivo, ossia con unico riferimento alla concreta condotta e alla specifica volontà del solo soggetto detentore di tale sostanza, miscela, oggetto o materiale. La ratio è evidente: finché un bene è oggetto di interesse da parte del soggetto che ne ha il possesso o la detenzione è fondato presumere che egli se ne prenda cura, affinché l’oggetto e le sue proprietà si mantengano integre e non siano causa di danni e pericoli per coloro che vi entrino in contatto; qualora invece il detentore perda interesse nei confronti dell’oggetto e decida di disfarsene tale presunzione non è più opportuna. 

Perciò si appresta un sistema grazie al quale il soggetto può disfarsi dell’oggetto affidandolo ad altri soggetti che, a seguito dello svolgimento dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e quindi di controllo degli enti pubblici preposti, danno idonee garanzie di una gestione di tali sostanze, miscele, oggetti o materiali in conformità alle norme dettate al fine di evitare impatti pregiudizievoli sull’ambiente e/o sulla salute umana. Ai fini della qualificazione di un oggetto come rifiuto è determinante solamente la condotta e la volontà del soggetto che ne ha la detenzione. Tuttavia, qualora sussistano precise e specifiche condizioni, una sostanza, un oggetto o un materiale di cui il detentore ha intenzione di disfarsene eccezionalmente non costituisce rifiuto in virtù dell’ intenzione di farne uso del nuovo detentore cui la sostanza, l’oggetto o il materiale è stato consegnato dal detentore originario. 

E’ questo il regime derogatorio dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del Testo Unico ambientale e le condizioni necessarie per la sua operatività vengono interpretate con prudenza e rigidità, dato il suo carattere eccezionale rispetto ai presupposti su cui si fonda il sistema di gestione dei rifiuti.

  • gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti, dei sottoprodotti di origine animale e degli scarti destinati ad uso zootecnico
  • verifica corretta compilazione registri carico/scarico rifiuti e formulari
  • compilazione MUD
  • consulenza alla gestione del SISTRI e formazione addetti
  • sistema di gestione dei RAEE
  • smaltimento rifiuti civili e industriali
  • iscrizione ad albo gestori ambientali