L’adozione e l’attuazione di modelli di organizzazione e di gestione predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, oltre ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa da reato dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, presenta benefici strategici cioè di immagine, di collocazione e di sviluppo nel mercato economico e sociale, anche in virtù di alcune norme di legge.

Il D. L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27 del 2012, al fine di combattere il fenomeno della c.d. corporate criminality, all’art. 5-ter ha previsto l’elaborazione del rating di legalità dell’impresa ad opera dell’ AGCM, che lo attribuisce su istanza di parte in base alle modalità e ai criteri stabiliti in apposito regolamento, predisposto dalla stessa Autorità, ossia la Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012.

Il regolamento prevede che il rating possa variare in un range definito tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette” e stabilisce sia i requisiti che sono ritenuti imprescindibili e danno diritto all’accesso al livello base, pari a una stelletta, sia requisiti ulteriori che comportano l’attribuzione di un punteggio più alto, fino alla soglia massima delle tre stellette.

Tra questi ultimi l’art. 3 del regolamento contempla proprio l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Secondo quanto sancito dalla norma primaria di cui all’art. 5-ter del D. L. n. 1 del 2012, del punteggio di rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, ovvero il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014, n. 57.

L’art. 4 di tale D. M. dispone che le banche tengono conto del rating di legalita' attribuito all’impresa ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, della valutazione di accesso al credito e della determinazione delle condizioni economiche di erogazione, mentre l’art. 6 pone l’obbligo per le banche di trasmettere ogni anno alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione e di illustrarne le ragioni sottostanti.

In merito invece alle modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte della P.A., l’art. 3 dispone che le imprese che ne sono in possesso possono beneficiare di un sistema di premialità basato su tre fattori: l’ attribuzione di elementi preferenziali nella formazione delle graduatorie oppure l’ assegnazione di un punteggio aggiuntivo nelle valutazione delle offerte o delle proposte o ancora la riserva di una quota delle risorse finanziare allocate da destinare in maniera specifica.

Per quanto riguarda la partecipazione a gare pubbliche per l’aggiudicazione di procedure di appalto o concessioni, il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016), nell’ambito dei meccanismi di qualificazione delle imprese, fa riferimento sia al rating di legalità sia allo strumento del rating di impresa, istituito proprio dal D. Lgs. n. 50 del 2016 e alla determinazione del quale concorre, ai sensi dell’art. 213 comma 7 del medesimo D. Lgs., il rating di legalità.

A tal proposito l’art. 95 comma 13 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalita' e di impresa dell'offerente, mentre l’art. 93 comma 7 prende direttamente in considerazione anche solo l’adozione di un “modello organizzativo 231” stabilendo che ”nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita' e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001”.